Atto costitutivo della associazione di volontariato “PANDORA I-DEA”

Il giorno 1 del mese di Gennaio dell’anno 2016 si sono riuniti:

1) Miccianza Annamaria, nata a Piacenza il 14/03/1959 e residente a Francavilla Fontana (BR), alla Via Gorizia n. 46, avente codice fiscale MCCNMR59C54G535T;
2) Arsena Antonio, nato a Mesagne il 27/02/1972 e residente a Francavilla Fontana (BR), alla C.da Centorizzi n.1, avente codice fiscale RSNNTN72B27F152J;
3) Fumagalli Alessandro, nato a Mesagne il 26/12/1969 e residente a Francavilla Fontana (BR) alla Via Pepe n. 11, avente codice fiscale FMGLSN69T26F152Q;
4) Fumagalli Claudia, nata a Mesagne il 22/08/1967 e residente a Francavilla Fontana (BR), alla Via Magenta n. 4, avente codice fiscale FMGCLD67M62F152L;
5) Manica Grazia, nata a Monteiasi il 14/10/1975 e residente a Grottaglie in Via Nicola Calipari n. 59, avente codice fiscale MNCGRZ75R54F531K;
6) Meo Rossella, nata a Francavilla Fontana il 17/09/1983 ed ivi residente alla Via Tagliamento n. 1, avente codice fiscale MEORSL83P57D761O;
7) Pepe Milizia Mariarita, nata a Brindisi il 13/09/1974 e residente a Oria (BR) alla P.zza Cattedrale n. 4, avente codice fiscale PPMMRT74P53B180R;
8) Quaranta Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 29/04/1957 ed ivi residente alla Via Cavour n. 7, avente codice fiscale QRNCSM57D29D761P;
9) Turaccio Marina, nata a Bari il 30/10/1968 e residente a Francavilla Fontana (BR) alla Via Pepe n. 11, avente codice fiscale TRCMRN68R70A662E.

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione di volontariato ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 11/94, denominata “Associazione di Volontariato Pandora I-Dea” i cui scopi e la cui disciplina sono indicati nello Statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.
La costituzione della Odv è esentata dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8, comma 1 della su citata L.266/91.

Per il primo triennio, i membri del Consiglio Direttivo sono individuati nei sigg.:

  • Miccianza Annamaria Presidente
  • Arsena Antonio Tesoriere
  • Fumagalli Alessandro Consigliere
  • Fumagalli Claudia Consigliere
  • Manica Grazia Consigliere
  • Meo Rossella Segretario
  • Pepe Milizia Mariarita Consigliere
  • Quaranta Cosimo Consigliere
  • Turaccio Marina Vice Presidente


STATUTO dell’ associazione di volontariato “Pandora I-DEA”


ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti della L. 266/91 e della L.R. 11/94, l'Associazione di Volontariato “Pandora I-Dea”.


ART. 2 - SEDE

2.1) L'associazione ha sede legale in Francavilla Fontana (Br); in via Manzoni n. 80.

2.2) E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.
Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.
La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.


ART. 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI

3.1) L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

3.2) Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall’assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

3.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:
• potrà assumere, tra i non soci, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
• potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

3.4) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione è incompatibile con la qualità di socio.

3.5) L’associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

ART. 4- SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.


4.1) Le finalità che si propone sono di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento, di attività nei settori della prevenzione oncologica, dell’assistenza sociale e socio – sanitaria, in favore di sofferenti affetti da tumore e con altre comorbilità.
L’associazione si occuperà tra l’altro di:
• Ricerca: per favorire lo sviluppo di nuova conoscenza;
• In-Formazione: per diffondere al territorio le conoscenze in ambito oncologico necessarie per Prevenire – Curare – Gestire la malattia oncologica;
• Supporto Psicologico: per fronteggiare la malattia e riorganizzare la vita dell’intero sistema familiare che inevitabilmente ne viene colpito, per elaborare il lutto e per riprogettare la nuova vita con o senza cancro.
• Nutrizione: per proporre nuovi stili alimentari che migliorino la qualità di vita e combattano l’aumento o la perdita di peso;
• Salute: per stimolare l’esercizio fisico necessario a prevenire l’invecchiamento, riacquistare tonicità, migliorare la respirazione, favorire il benessere e la socialità
• Bellezza: per aiutare a prendersi cura di sé sempre, a valorizzare la parte sana a dispetto di una malattia ancora purtroppo esteticamente invalidante
• Assistenza Sociale: ausilio nella dimissioni protette, pratiche d’invalidità e sportello di ascolto;
• Servizio Trasporto Pazienti: supporto logistico ai pazienti che necessitano di spostamenti da casa ai presidi ospedalieri e viceversa;
• Open Project: progetti innovativi in ambito socio-assistenziale che nascono da nuovi bisogni della utenza;
• Altre terapie psicoeducative finalizzate al miglioramento della qualità di vita;
• Rete Solidale: collegamento con altre istituzioni affini per ideali.

L’associazione potrà quindi:
• promuovere la ricerca scientifica riguardante i sofferenti affetti da tumore,
• organizzare corsi sulla prevenzione, sulla ricerca e sulla terapia dei tumori, al fine di un migliore aggiornamento dei medici e dei paramedici interessati ai problemi oncologici;
• organizzare corsi, seminari e convegni finalizzati alla diffusione della cultura del benessere e del miglioramento della qualità di vita;
• organizzare ed effettuare attività di formazione del personale medico, paramedico, degli assistenti di base e comunque di ogni figura professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevenzione e di assistenza oncologiche. Per le suddette attività di formazione potrà chiedere l’accreditamento e la certificazione degli enti competenti;
• promuovere rapporti di collaborazione con altre istituzioni nazionali ed estere;
• promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza dei pazienti e loro familiari;
• stimolare le istituzioni e gli enti locali per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e la prevenzione e l’assistenza in campo oncologico e per una corretta assistenza ai Pazienti;
• promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologiche e l’assistenza ai Pazienti;
• promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;
• ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie e altre iniziative connesse alla proprie finalità;
• ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell’editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all’attività dell’associazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
• promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;promuovere attività destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.
• organizzare percorsi di educazione e promozione della salute rivolti alla popolazione studenti ed insegnanti presso le scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare verso un corretto stile di vita così da rendere, i partecipanti, protagonisti della propria salute e del proprio benessere;
• inoltre, stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, Università, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati, per la realizzazione di specifiche attività. L'associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati, nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari , periodici, libri, produzioni radio-televisive; L’Associazione potrà aderire a fondazioni, cooperative, consorzi ed altre forme associative che abbiano obbiettivi in linea con le finalità e l’oggetto sociale dell’Associazione;

L'associazione potrà inoltre svolgere altre attività culturali o ricreative e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

4.2) L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:
1 di quelle commerciali e produttive marginali (di cui all'art. 5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25 maggio 95);
2 di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (di cui all'art. 10, comma 1 D.Lgs. 460/97).

 

ART. 5 - DURATA

L’associazione ha durata indeterminata.

 

ART. 6 - SOCI

L’associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.
• Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
• Ci sono quattro categorie di soci:
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
- sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano devoluzioni volontarie liberali straordinarie);
- benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.


ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1) La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.
Nella domanda possono essere indicate eventuali specializzazioni e competenze, nonché il settore o il progetto in cui si desidera eventualmente operare.

7.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 60 giorni, e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.
Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.
L’eventuale rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.
7.3) Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto.
L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

7.4) Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'assemblea nella prima riunione utile.


ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:
• per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
• per morte;
• per mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola quota annuale associativa, ove prevista;
• esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l’immagine, la reputazione dell’associazione o la sua consistenza patrimoniale.
La mancata fattiva partecipazione da parte di un Socio alla vita associativa di volontariato è considerabile, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, quale motivo di esclusione per comportamento contrario agli scopi dell’Associazione.

8.2) L’esclusione deve essere comunicata per iscritto con raccomandata, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci e l’interessato potrà far ricorso all’assemblea, con le modalità per l’impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell’articolo 7.3).

8.3) Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all’assemblea nella prima riunione utile.

8.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né alla restituzione delle quote sociali, ove previste.

ART. 9 - DIRITTI / DOVERI

9.1) Tutti i soci regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti disciplinari di espulsione per qualsiasi motivo, hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato. Tutti i soci hanno diritto di recedere dall’associazione.

9.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente, spontaneamente e gratuitamente non potendo essere remunerati, nemmeno indirettamente, per l’ opera prestata, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell’ associazione e debitamente documentate.


ART. 10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10.1) Sono organi necessari:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente.

10.2) Sono organi eventuali:
• il Comitato Scientifico
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Tesoriere;
• il Comitato esecutivo;
• il Collegio dei Probiviri.

L’assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il Collegio dei Revisori dei Conti e nominare i membri; potrà nominare, nell’ambito del Consiglio Direttivo, il Comitato esecutivo ed il Tesoriere, demandandone la nomina allo stesso Consiglio.
Potrà inoltre, se ritiene opportuno, costituire il Comitato Scientifico e il Collegio dei Probiviri.
In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell’organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

10.3) Tutte le cariche sociali sono gratuite.


ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1) L’assemblea è l’organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell’invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti disciplinari di espulsione per qualsiasi motivo.
Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

11.2) L’assemblea deve essere convocata:
• almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio preventivo;
• quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
• quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri, se istituito; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

11.3) L’assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l’attività dell'associazione.

11.4) La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione.
In deroga alla modalità di convocazione precedente, è comunque valida l’assemblea in cui sono presenti l’unanimità dei soci aventi diritto di voto, nonché il Collegio dei revisori, ove istituito, se tutti i presenti dichiarano espressamente in adunanza di conoscere ed accettare gli argomenti posti all’o.d.g.


ART. 12 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L'assemblea deve:
1 approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
2 determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione, compreso l’esame delle iniziative da sviluppare e promuovere, sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) degli associati o dal Comitato Scientifico;
3 approvare il bilancio preventivo, se previsto;
4 determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci.
5 decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
6 deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio dei revisori dei conti, del comitato esecutivo e del collegio dei probiviri;
7 deliberare l’introduzione dell’eventuale quota sociale annuale a carico dei soci, fissandone annualmente l’ammontare;
8 discutere e approvare l’eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio direttivo, e le sue variazioni;
9 deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
10 deliberare su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.


ART. 13 - MAGGIORANZE

13.1) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13.2) Per modificare l’atto costitutivo occorrono la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, comunque in numero dispari.

14.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

14.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.

14.4) La convocazione avviene mediante invito personale, per iscritto o orale, contenente l’ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l’incontro, salvo i casi di motivata urgenza; è comunque valido ed atto a deliberare il Consiglio che sia riunito con l’unanimità dei suoi componenti, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione precedenti.

14.5) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

14.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l’assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

14.7) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a motivo della loro carica.


ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
• eleggere tra i suoi membri il Presidente , il Vicepresidente ed il Segretario;
• nominare tra i propri membri, se previsto dall’assemblea, il comitato esecutivo determinandone i compiti nonché, eventualmente, un tesoriere;
• nominare i membri del Comitato Scientifico;
• proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
• sottoporre all’assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
• redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all’assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
• predisporre, se ritenuto necessario, il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
• convocare le assemblee;
• eseguire le delibere assembleari;
• accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
• ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• deliberare la pianta organica del personale e delle eventuali collaborazioni esterne;
• autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.


ART. 16 - IL PRESIDENTE

16.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

16.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio (e dell’eventuale comitato esecutivo).

16.3) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.


ART. 17 – COMITATO SCIENTIFICO (eventuale)

17.1) Il comitato è composto da un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di 15 membri ed è presieduto dal presidente eletto al suo interno.
I soggetti che compongono il Comitato sono individuati tra esperti nell’ambito della comunità scientifica nominati con atto deliberativo del Consiglio Direttivo. I componenti che per qualsiasi motivo non possano più ricoprire la carica saranno sostituiti con atto deliberativo apposito.
17.2) Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno. Il Presidente, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige di volta in volta, l’Ordine del giorno. Il Comitato, deliberando a maggioranza semplice su istanza del Presidente, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all’Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.
17.3) Il Comitato Scientifico ha la durata di tre anni come il Consiglio Direttivo e decade con lo stesso. Alla scadenza entrambi gli organi possono essere riconfermati.
17.4) I membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico. I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
17.5) La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita

 


ART. 18 – COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, in qualità di Organo consultivo, nell’ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge le seguenti funzioni:

18.1) Valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell’Associazione. Tutti i documenti da pubblicare da parte dell’Associazione (articoli, presentazioni a congressi e analoghi) aventi contenuto scientifico, sono sottoposti, dal Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico. Il Presidente, acquisito il parere del Comitato Scientifico, ne informa il Consiglio Direttivo: che decide autonomamente tenendo in considerazione tale parere.

18.2) Stimola le attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio direttivo appunti, memoranda, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le proposte del Comitato nella prima riunione utile.

18.3) Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato su singole materie o insiemi di argomenti. Il Consiglio può, inoltre, affidare al Comitato incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.

18.4) Promuove la stesura di linee guida a carattere etico.

18.5) Il Comitato Scientifico individua con il Consiglio Direttivo tematiche emergenti di interesse scientifico. Promuove la attivazione di progetti collaborativi/gruppi di lavoro all’interno degli obiettivi istituzionali.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (organo eventuale)

19.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

19.2) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

19.3) I revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica.

ART.20 - TESORIERE (organo eventuale)

Il Tesoriere, laddove istituito, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

ART.21 – COMITATO ESECUTIVO (organo eventuale)

Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal segretario.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI ( organo eventuale)

22.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci: è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
22.2) Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del Collegio; a questi sono formalmente sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, con esclusione d’ogni altra giurisdizione.
22.3) Il Collegio giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo espresso è inappellabile. Per le modalità di convocazione e funzionamento, e per ogni specifica competenza, l’Associazione promulga un apposito regolamento.

ART. 23 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

23.1) Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- le quote sociali annuali;
• contributi spontanei degli aderenti;
• contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
• contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'associazione;
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione.


ART. 24 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 mesi dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

 

 

 

ART.25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

 


ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dall’eventuale regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile.